Contratto tipo d'appalto di manutenzione
Art. 1
(Contraent)i
Tra ..... (nome e dati dal committente), che sarà d'ora in avanti qualificato come Committente, e ..... (denominazione e dati dell'appaltatore), in persona del legale rappresentante pro tempore ..... iscritto alla CCIAA ..... d'ora in avanti designato quale Appaltatore, si conviene che il primo affida al secondo, che dichiara di assumerlo, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di ..... cosi' come descritti in modo dettagliato nel Capitolato Tecnico d'Appalto, negli elaborati grafici progettuali ed illustrativi e negli estremi autorizzativi comunali.
Art. 2
(Disciplina dell'appalto)
L'appalto è disciplinato, oltre che dalle norme convenute col presente Contratto, altresì dalle disposizioni di cui alle allegate "Condizioni Generali d'Appalto", che costituiscono parte integrante del contratto stesso.
Nel caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e le disposizioni delle Condizioni Generali, prevalgono le disposizioni del Contratto.
Sono altresì allegati al presente Contratto e ne fanno parte integrante:
l'offerta dell'Appaltatore, in quanto non derogata dal Contratto d'Appalto e/o allegati;
le eventuali delibere condominiali di approvazione lavori e di assegnazione;
le eventuali delibere condominiali di approvazione di varianti ai lavori, se ed in quanto conformi alle norme di legge, alle prescrizioni del presente Contratto e delle Condizioni Generali (purché dette delibere siano state comunicate entro e non oltre 30 gg. all'Appaltatore e da questo non contestate);
il "Capitolato Tecnico d'Appalto", relativo Elenco Prezzi e il computo metrico dei lavori;
gli elaborati grafici progettuali e illustrativi;
la copia dell autorizzazione e/o concessione comunale per l'esecuzione dei lavori;
il piano di sicurezza, se dovuto ed il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori previsto dallArt. 4 comma 1 lettera b del D.P.R. 494/1996, e/o da altre norme vigenti;
Art. 3
(Forma dell'appalto)
L'appalto si intende affidato e accettato (a corpo e/o a misura) .....
Art. 4
(Termini di esecuzione dei lavori)
I lavori avranno inizio entro il ..... e comunque non oltre 60 gg. da detta data o da quella del rilascio delle autorizzazioni/concessioni necessarie, se successiva, e saranno portati a termine entro ..... gg. lavorativi secondo quanto specificato dall'Art. 15 delle "Condizioni Generali d'Appalto".
Per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori di cui al precedente comma, oltre i primi 20 giorni lavorativi (computati come indicato all'Art. 15 delle Condizioni Generali), l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia esclusivamente a lui imputabile, dovrà corrispondere la penale prevista nell'Art. 5 delle Condizioni Generali d'Appalto.
Art. 5
(Importo dell'appalto e pagamenti)
Tra le parti si conviene la seguente forma di pagamento ..... (descrizione)
L'importo (presunto o definitivo) complessivo dell'appalto è di L. ..... (Lire .....).
In caso di ritardo nel pagamento, anche parziale, di ogni singola rata di acconto, di stato avanzamento lavori, o di saldo o di qualsiasi altro credito maturato a favore dell'Appaltatore da imputarsi al Committente, saranno dovuti gli interessi nella misura e con le modalità indicate all'Art. 17 ultimo comma delle Condizioni Generali.
Tutti i pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario, secondo quanto prescritto dalla lgge n. 449/97 e relativo Regolamento di atuazione.
Art. 6
(Direttore dei lavori e responsabili in materia di sicurezza)
Il committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori al sig. ....., con studio in ....., ed ivi domiciliato, residente in ..... iscritto nell'albo degli ..... di .....
Al Direttore dei Lavori sono espressamente conferiti i poteri di cui agli artt. 11 e 12 delle "Condizioni Generali d'Appalto" allegate, inclusi esemplificativamente quelli che attengono anche alla rappresentanza del Committente.
Qualora sia richiesto da norme inderogabili di legge, il Committente indica il nome del coordinatore designato per la progettazione, sig. ....., domiciliato in .....
Qualora sia richiesto da norme inderogabili di legge, il Committente designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e salute, sig. ..... domiciliato in ..... (ed eventualmente il responsabile dei lavori, sig. ..... domiciliato in ....., iscritto nell'Albo dei/degli ..... di .....).
Art. 7
(Direttore del cantiere)
L'appaltatore affida la direzione del cantiere a ....., domiciliato in .....
Art. 8
(Subappalto)
Si conviene già da ora la possibilità di subappaltare le seguenti opere specialistiche: .....; oltre a quanto indicato nelle Condizioni Generali all'Art. 3.
Art. 9
(Varianti)
Per quanto attiene all'esecuzione di eventuali varianti ai lavori, si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 10
(Oneri previdenziali e assicurativi)
L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi contributivi, assistenziali, assicurativi ai dipendenti impiegati, secondo le norme di legge e contrattuali.
L'Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
I.N.P.S. N° .....
I.N.A.I.L. N° .....
CASSA EDILE N° .....
Contratto Collettivo applicato: .....
L'Appaltatore dovrà mantenere a sue spese, per tutta la durata dei lavori, polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:
Responsabilità Civile verso i Terzi: con massimali minimi di ML/ ..... ML/ ..... ML ...... (ML= milioni), rispettivamente per sinistro / persona / cose e/o animali;
Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera: con massimali minimi di ...... ML/..... ML, rispettivamente per sinistro / persona;
Furto in conseguenza della presenza di ponteggi: con massimale minimo di 100 ML per il furto con effrazione in conseguenza della presenza dei ponteggi.
In caso di mutamento della Compagnia di Assicurazione l'Appaltatore dovrà darne comunicazione tempestiva a mezzo raccomandata A.R.
Art. 11
(Soggetti delegati)
Il Committente dichiara che le seguenti persone sono delegate alle rispettive funzioni: Sig. ....., Sig. ....., Sig. ......
Art. 12
(Garanzie)
Vengono fornite le garanzie indicate negli artt. 25, 26 (se richiesta), 27, 28 delle Condizioni Generali di Appalto, nei limiti, modi, condizioni e a seguito delle eventuali richieste ivi previste.
Art. 13
(Conoscenza e accettazione delle "condizioni generali d'appalto")
Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nelle "Condizioni Generali d'Appalto" allegate al presente Contratto e che ne costituiscono parte integrante.
Art. 14
(Registrazione)
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi di una eventuale registrazione graveranno sulla parte che intenderà usare il Contratto.
LAmministratore (nel caso di condominio) sottoscrive il presente contratto nella qualità di legale rappresentante del condominio e rappresentante dei singoli condomini.
Firma del Committente
Firma dell'Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvati i seguenti articoli del Contratto: Art. 2 (disciplina dell'appalto); Art. 3 (forma dell'appalto); Art. 4 (termini per l'esecuzione dei lavori); Art. 5 (importo dell'appalto e pagamenti); Art. 6 (direttore dei lavori e responsabili in materia di sicurezza); Art. 8 (subappalto); Art. 9 (varianti-autorizzazione); Art. 10 (oneri previdenziali e assicurativi); Art. 11 (soggetti delegati); Art. 12 (garanzie); Art. 13 (conoscenza ed accettazione delle "Condizioni Generali d'Appalto"); Art. 14 (registrazione).
Firma del Committente
Firma dell'Appaltatore
Sarno, li .......
Le condizioni generali di appalto
PREMESSA
Il Committente è la parte che richiede l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto d'appalto.
Nel caso in cui i lavori siano eseguiti a favore di un Condominio, con l'espressione Committente è da intendersi il condominio nella persona dell'amministratore condominiale.
LAppaltatore è l'impresa a cui è affidata l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto.
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto dell'appalto)
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere così come dettagliatamente descritte nei documenti integrativi del Contratto di cui al successivo articolo 2, che fanno parte integrante e sostanziale del contratto stesso.
Art. 2
(Documenti integrativi del contratto)
Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto:
le norme contrattuali contenute nelle presenti Condizioni Generali;
l'offerta dell'Appaltatore in quanto non derogata dal Contratto d'Appalto e/o allegati;
le delibere condominiali di approvazione lavori e di assegnazione;
le eventuali delibere condominiali di approvazione di varianti al progetto iniziale, se ed in quanto conformi alle norme di legge, alle prescrizioni del Contratto e delle Condizioni Generali d'Appalto (purché comunicate entro e non oltre 30 gg. all'Appaltatore e da questo non contestate);
il "Capitolato Tecnico d'Appalto", relativo Elenco Prezzi e il computo metrico dei lavori;
gli elaborati grafici progettuali e illustrativi;
la copia dell'autorizzazione e/o concessione comunale per l'esecuzione dei lavori;
il piano di sicurezza, se dovuto ed il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori previsto dall'Art. 4 comma 1 lettera b del D.P.R. 494/1996, e/o da altre norme vigenti.
Art. 3
(Cessione e subappalto)
E' vietata la cessione sotto qualsiasi forma, anche parziale, del presente contratto, salva l'approvazione del Committente, il quale, in quest'ultimo caso, potrà comunque dichiarare di non liberare il cedente.
E' consentito il subappalto di singole opere, lavorazioni e prestazioni e delle opere e lavorazioni specialistiche indicate nel Contratto.
In ogni altro caso il subappalto è vietato senza l'autorizzazione del Committente.
L'Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, dell'opera e delle prestazioni subappaltate come dell'opera e prestazioni proprie.
Art. 4
(Forma dell'appalto)
La modalità di determinazione del prezzo dell'appalto è quella indicata nel Contratto all'art. 3.
L'appalto può essere affidato e accettato "a corpo" e/o "a misura"; nel primo caso sono comprese nel prezzo globale le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant'altro necessario per eseguire compiutamente l'opera.
Nel caso di determinazione del prezzo "a misura", ad ogni categoria di lavori verranno applicati i prezzi indicati nel "Capitolato Tecnico d'Appalto", secondo le modalità di misurazione previste nel successivo Art. 29 delle presenti Condizioni Generali.
Art. 5
(Termini per l'esecuzione dei lavori e penali)
L'esecuzione delle opere di cui al "Capitolato Tecnico d'Appalto" sarà iniziata entro il giorno stabilito nel Contratto d'Appalto e comunque non oltre 60 gg. da detta data o da quella, se successiva, in cui saranno ottenute tutte le autorizzazioni e/o concessioni ove necessarie.
Il Committente deve consegnare le aree e quant'altro necessario per dare inizio ai lavori, disponibili e liberi da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant'altro possa recare disturbo, ritardo o nocumento all'esecuzione dei lavori.
La consegna deve essere fatta con anticipo sufficiente affinché i lavori possano essere cominciati entro il termine di cui al primo comma.
Se il termine di inizio delle opere di cui al Capitolato Tecnico non viene rispettato per fatto riconducibile a colpa del Committente, l'Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per lesecuzione dei lavori, oltre al risarcimento dei danni e ferma l'applicazione eventuale delle norme in materia di risoluzione del contratto, laddove ne sussistano i presupposti.
L'esecuzione delle opere indicate nel predetto Capitolato sarà terminata entro il termine convenuto nel Contratto all'Art. 4, secondo quanto specificato nell'Art. 15 delle presenti Condizioni Generali.
Per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori di cui al precedente comma, oltre il numero di giorni indicati nel Contratto, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, dovrà corrispondere una penale giornaliera corrispondente ad un millesimo dell'importo totale del contratto base; il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui esso sia stato determinato dal fatto del Committente, da caso fortuito o da forza maggiore.
Resta ferma la facoltà per il Committente, laddove sussistano i requisiti di legge e secondo le modalità legalmente previste, di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a cagione dell'inadempimento.
Qualsiasi variazione aggiuntiva dei lavori comporterà sempre la concessione di un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori stessi da convenirsi tra le parti o in mancanza da determinarsi in base all'entità dei lavori extra-contrattuali e proporzionalmente al termine stabilito per l'esecuzione dei lavori originariamente commissionati.
Art. 6
(Importo dell'appalto)
L'importo dell'appalto è quello indicato dalle parti nel contratto all'Art. 5 e si intende fisso e invariabile, salvo quanto stabilito all'Art. 24 delle presenti Condizioni.
Art. 7
(Fondo di garanzia)
Per i lavori di importo superiore a 100 milioni il committente, su richiesta dell'appaltatore, versa una anticipazione contrattuale pari al 10% dell'importo dei lavori a fronte del rilascio di polizza fidejussoria di pari valore.
A garanzia della completa e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il contratto d'appalto, sarà accantonata una quota pari al 10% dell'importo totale del contratto, da trattenersi in occasione dell'erogazione di ogni singolo acconto.
Tale fondo dovrà essere corrisposto all'Appaltatore dopo l'accettazione dei lavori, incrementato degli interessi legali calcolati dalla data di ogni singola scadenza al saldo.
Nessun accantonamento sarà effettuato nel caso in cui la forma di pagamento prevista dalle parti preveda rate scadenti oltre la data fissata per la verifica finale.
CAPITOLO II - OBBLIGHI E ONERI DELLE PARTI
Art. 8
(Obblighi e oneri dell'appaltatore)
Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche nei confronti di fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera, tra cui i seguenti:
l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto e desumibili dal "Capitolato Tecnico d'Appalto" e l'adozione di tutte le cautele tecniche necessarie, anche nella predisposizione del cantiere;
salva diversa prescrizione contrattuale, tutti i materiali, la mano d'opera, i trasporti, i noli e quant'altro necessario per la compiuta esecuzione delle opere in oggetto;
la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato, nonché la gestione in generale del cantiere, delle opere in costruzione e di tutti i materiali approvvigionati;
tutti gli inerenti oneri assicurativi, retributivi e previdenziali, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro, nonché gli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro, salva la responsabilità del Committente nei casi previsti dalla legge;
gli adempimenti relativi alle autorizzazioni in deroga alle norme sull'inquinamento acustico, fermo restando che i costi attinenti a tributi e/o diritti autorizzativi saranno integralmente rimborsati dal committente;
la stesura del progetto per l'elevazione dei ponteggi, qualora richiesto dalle norme di legge; l'elevazione, il mantenimento dei ponteggi per tutta la durata dei lavori previsti dal contratto, il loro smontaggio ed asporto, nonché ove richiesto dal Committente, che sosterrà i relativi costi/oneri, un impianto di illuminazione notturna e/o un sistema d'allarme finalizzati a scoraggiare i furti con l'utilizzo dei ponteggi stessi;
le campionature necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Committente o dall'Ufficio Estetica Urbana o da qualunque altro ufficio competente;
l'accurata pulizia delle zone d'intervento, incluso lo sgombero di ogni materiale di risulta.
L'Appaltatore si impegna altresì:
a fornire, se richiesto, programma di esecuzione dei lavori inerenti l'appalto in oggetto, aggiornandolo quando necessario in funzione di slittamenti significativi dovuti ad una o più cause di cui all'Art. 15 delle "Condizioni Generali d'Appalto" o di necessità di variazione lavori;
se richiesto, ad istituire e ad aggiornare il "Giornale di Cantiere" ove saranno riportati dati, elementi ed eventi significativi inerenti i lavori in corso ed utili per la gestione del "Contratto d'Appalto". Tale "Giornale" sarà sottoposto al Committente e/o al Direttore dei Lavori ad ogni visita in Cantiere per la sottoscrizione per presa visione e per eventuali annotazioni;
a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del Contratto;
a concedere al Committente e/o ai suoi delegati (elencati in Contratto) il diritto di accesso al Cantiere durante le ore lavorative, solo se accompagnati dal suo Assistente e previo congruo preavviso.
Accessi effettuati da soggetti diversi dal Committente, dal Direttore dei Lavori o dalle persone delegate o in circostanze non previste sopra saranno da considerarsi illegittimi.
Le Imprese formalmente incaricate dal Committente per la esecuzione di lavori non direttamente collegati con i lavori di base oggetto del Contratto potranno accedere ai ponteggi installati previa autorizzazione scritta dell'Appaltatore da darsi a seguito di avviso scritto del Committente, con il quale dovranno essere comunicati: il nominativo dell'impresa, la motivazione dell'accesso, la durata presunta dei lavori, il nominativo dell'Assistente responsabile e delle maestranze autorizzate, la regolare copertura assicurativa, nonché il possesso di idonei strumenti di protezione individuale.
Il programma dei lavori dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, e particolarmente nel caso in cui l'esecuzione di alcuni lavori da parte di una delle parti sia propedeutica alla prosecuzione di altri lavori di competenza dell'altra parte.
Le attività svolte dai Terzi non dovranno creare pregiudizio od ostacolo alle attività dell'Appaltatore né occasione di pericolo o di danno per i dipendenti di questi.
LAppaltatore si impegna a manlevare il Committente o, nel caso di condominio, i singoli condomini o i beneficiari della detrazione, dalle conseguenze che dovessero derivare per il mancato riconoscimento delle detrazioni di cui alla legge n. 449/97 (tempestivamente, formalmente e regolarmente richieste), nei limiti dellimporto delle detrazioni che sarebbero spettate al Committente stesso, nel caso in cui non gli siano state riconosciute esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
violazione delle norme di cui ai Decr. Legisl. N. 626/94 e n. 494/96 relative allesecuzione dellopera appaltata, commesse dallAppaltatore, nelle sole ipotesi in cui il Committente e le persone eventualmente da lui incaricate, di cui allart. 2, lett. c), e) ed f) del Decr. Legil. N. 494/96, abbiano adempiuto a tutti gli obblighi previsti a loro carico dai decreti legislativi sopra citati e/o da altre norme applicabili, e non fossero a conoscenza della violazione;
violazione di obbligazioni contributive realtive al personale operante nellambito dei lavori appaltati dal Committente e con riferimento al periodo di esecuzione degli stessi, nelle ipotesi in cui il Committente o il Responsabile dei lavori si sia fatto rilasciare dallAppaltatore la dichiarazione di responsabilità concernente ladempimento di tali obblighi e non fosse a conoscenza di detta violazione;
dolosa esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dellart. 1 del Regolamento di attuazione della legge n. 449/97, contro la volontà espressa del Committente, nellambito dei lavori da questultimo appaltati.
E esclusa ogni altra ipotesi.
Art. 9
(Obbligo di custodia)
L'Appaltatore si impegna a custodire il cantiere durante le ore lavorative ed e' responsabile dei danni da furti commessi all'interno dell'edificio con l'utilizzo dei ponteggi, quando abbia omesso o violato le più elementari regole di prudenza e diligenza nell'erigere e mantenere i ponteggi stessi.
Il Committente dovrà comunque adottare (o far adottare dagli occupanti dellimmobile) tutte le precauzioni idonee ad impedire i furti ed evitare (o far evitare) comunque la presenza di beni di particolare valore all'interno dell'immobile durante i lavori.
ART 10
(Obblighi e oneri del Committente)
Sono posti a carico del Committente oltre agli obblighi previsti in altri articoli delle presenti e fatta eccezione per quanto previsto in contrario da norme inderogabili di legge:
le imposte di bollo e di registro eventualmente dovute in relazione alla stipulazione del Contratto d'Appalto, in quanto non diversamente disposto da norme inderogabili di legge;
imposta sul valore aggiunto (IVA) sui corrispettivi d'appalto;
ogni altra tassa, imposta o diritto, contributo, onere e/o importo, (anche per eventuali sanzioni) a qualsiasi titolo dovuto a Terzi, nessuno escluso, incluse esemplificativamente le Pubbliche Amministrazioni, consequenziali, connesse o dipendenti dal contratto e/o sopravvenienti;
tutte le pratiche di carattere tecnico ed amministrativo e relativi oneri/costi;
la fornitura di acqua, energia elettrica (inclusa F.M.) per le esigenze inerenti i lavori in oggetto; qualora tali allacciamenti non fossero possibili, il Committente darà pronta comunicazione per iscritto all'Appaltatore e quest'ultimo, a propria cura, potrà provvedere: gli oneri derivanti saranno a carico del Committente dietro presentazione di adeguata documentazione;
locale spogliatoio operai adeguato; in difetto dovrà essere posto a disposizione lo spazio occorrente per l'installazione di una baracca; lonere di installazione di questultima sarà a carico del Committente;
le spese di verifica, controllo, e consegna dell'opera;
diritti, oneri e canoni, permessi ed autorizzazioni connessi all'occupazione e rottura di suolo pubblico o di area condominiale o di terzi privati, necessarie alla formazione del cantiere e/o all'esecuzione delle impalcature e/o per passo; eventuali soprattasse, interessi e sanzioni in caso di ritardi e violazioni; presentazione delle relative domande e documentazione presso gli uffici competenti.
CAPITOLO III - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
Art. 11
(Il direttore dei lavori)
Il Committente deve indicare nel contratto la persona cui è affidata la Direzione dei Lavori, scelta fra soggetti iscritti negli Albi dei professionisti in materia tecnica-edilizia.
Il Committente con la sottoscrizione del Contratto e l'indicazione del nominativo del Direttore dei Lavori riconosce incondizionatamente e accetta l'operato di questultimo, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel Contratto e nelle presenti Condizioni.
Art. 12
(Poteri del Direttore dei lavori)
Il Direttore dei lavori ha il potere di controllare e verificare che l'esecuzione dell'opera avvenga secondo il progetto, i patti contrattuali e secondo la diligenza richiesta.
Fermo quanto previsto dal successivo articolo 16, il Direttore dei lavori è formalmente ed espressamente autorizzato dal Committente ad apportare le variazioni al progetto di cui all'art. 1661 c.c., nei soli limiti previsti dalla/dalle delibere assembleari condominiali, generali o specifiche, e/o dalle decisioni del proprietario esclusivo.
L'Appaltatore potrà sempre richiedere che gli ordini e le istruzioni del direttore dei lavori siano comunicati per iscritto, anche nei casi in cui la forma scritta non e' prevista come necessaria dalle presenti Condizioni generali e/o dal Contratto.
L'appaltatore ha la facoltà di fare le proprie osservazioni e richieste per iscritto e di avanzare riserve rispetto agli ordini del Direttore dei lavori.
Ha inoltre il diritto di muovere obiezioni agli ordini dello stesso, qualora li ritenga fondatamente contrastanti con il buon esito tecnico e con l'economia dell'esecuzione dei lavori.
Se le istruzioni impartite dal Direttore dei lavori sono tecnicamente errate e/o comportano/possono comportare comunque conseguenze dannose, l'Appaltatore va esente da responsabilità civile nei confronti del Committente per i vizi che ne derivano, qualora il difetto dell'istruzione non era palesemente riconoscibile dall'Appaltatore con l'uso della normale perizia e diligenza da lui esigibili.
Nel caso in cui il difetto fosse conosciuto o palesemente riconoscibile, l'Appaltatore va esente da responsabilità civile nei confronti del Committente quando ne abbia fatto denuncia allo stesso.
Art. 13
(Il direttore di cantiere)
L'appaltatore indica nel contratto la persona cui è affidata la direzione del cantiere.
L'appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell'operato del proprio rappresentante.
Al Direttore del Cantiere competono, salvo quanto previsto dall'Art.14:
la cura dell'organizzazione del cantiere;
la cura della disciplina del cantiere;
l'osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.
Art. 14
(Sicurezza)
Laddove sia richiesto inderogabilmente dalla normativa vigente, il Committente e/o il responsabile dei lavori, ove designato, verificano l'adempimento degli obblighi gravanti sul coordinatore della progettazione e sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed effettuano comunque le altre attività in materia di sicurezza imposte loro dalla legge.
Laddove sia richiesto inderogabilmente dalla normativa vigente, il coordinatore per l'esecuzione, sulla base del piano di sicurezza gia' predisposto dal coordinatore per la progettazione, provvede a:
controllare l'attuazione del piano di sicurezza e curarne l'adeguamento;
proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze dell'impresa, tali definite ai sensi di legge, la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto;
organizzare, nel caso di presenza di più imprese anche non in contemporanea, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informativa tra i datori di lavoro, ivi inclusi anche i lavoratori autonomi;
sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.
I problemi attinenti la sicurezza sono inoltre disciplinati dalle normative regolamentari e di legge vigenti.
In Contratto è indicato dal Committente il nominativo del coordinatore per la progettazione, laddove richiesto da norme inderogabili di legge.
CAPITOLO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 15
(Giorni lavorativi)
Il termine di cui all'Art. 4 del Contratto d'Appalto è da calcolarsi avendo riguardo ai giorni lavorativi utili consecutivi e continui, considerati come tali nei Contratti Nazionali di Categoria.
Il Committente riconoscerà all'Appaltatore il diritto a considerare nella stesura del programma dei lavori i periodi di sospensione per ferie estive (20 gg. lavorativi) e per ferie natalizie (10 gg. lavorativi).
Dal computo dei gg. utili saranno da escludere:
i gg. in cui le avversità atmosferiche impediranno la regolare esecuzione dei lavori, da determinarsi sulla base delle risultanze fornite da Istituti Universitari e/o Enti equipollenti o da altra documentazione similare;
i gg. inerenti proroghe e/o sospensioni d'attività regolarmente concordate tra le Parti; i gg. di sospensione dell'attività dell'Appaltatore per necessità del Committente di verifiche e/o decisioni in merito ad eventuali opere in variante e/o extracontrattuali; i gg. di impossibilità di intervento per l'Appaltatore o di sospensione causati da indisponibilità delle zone d'intervento;
i gg. di scioperi od altri impedimenti per cause di forza maggiore;
i gg. di sospensione dell'attività dell'Appaltatore, giustificata da inadempienza del Committente alle proprie obbligazioni o norme contrattuali, previa messa in mora mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 10 giorni.
L'elenco delle giornate non lavorative dovrà essere fornito dall'Appaltatore al Committente periodicamente.
Art. 16
(Varianti e aggiunte)
In corso d'opera potrà rendersi necessaria l'esecuzione di varianti ai lavori, così come inizialmente commissionati.
L'Appaltatore è sin da ora formalmente autorizzato ad apportare esclusivamente quelle varianti che si rendessero necessarie per ragioni di buona esecuzione in corso d'opera, purché non modifichino radicalmente la sostanza e la forma dell'opera.
Tali varianti dovranno essere previamente comunicate al Direttore dei Lavori, che potrà fare motivata opposizione entro e non oltre 10 gg. dalla comunicazione suddetta.
Altre varianti che l'Appaltatore ritenga opportune, ma non tecnicamente necessarie e/o che determinino aumenti di costo per il Committente, dovranno essere autorizzate di volta in volta dal Direttore dei Lavori sulla base e nei limiti previsti dalla/dalle delibere assembleari condominiali, generali e specifiche, e/o dalle decisioni del propietario esclusivo.
Nel solo caso in cui l'esecuzione delle suddette varianti dovesse comportare maggiori costi ed oneri per l'Appaltatore, per effetto di maggiori quantità di lavori o per categorie di lavori diverse rispetto a quelli commissionati, si procederà alla liquidazione di un compenso suppletivo liquidato in base ai prezzi indicati nel Capitolato od appositamente concordato o, in subordine determinato in base al Prezzario Opere Edili della CCIAA locale.
Il Committente potrà apportare variazioni/aggiunte ai lavori purché queste non superino il sesto del prezzo totale convenuto, e non importino notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavoro previste nel Contratto, corrispondendo all'Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti.
Detto compenso sarà liquidato in base ai prezzi indicati nel Capitolato od appositamente concordato o, in subordine determinato in base al Prezzario Opere Edili della CCIAA locale.
Per eventuali altre variazioni il prezzo sarà determinato secondo quanto previsto dal comma precedente, fermo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'Art. 1660 c.c.
Art. 17
(Pagamenti)
Nel Contratto d'Appalto le parti convengono la scelta di una delle seguenti forme di pagamento:
pagamento a ratei prefissati: il pagamento verrà effettuato mediante n°..... rate di acconto mensili a partire dal mese successivo a quello di inizio dei lavori;
pagamento a stato avanzamento lavori: il pagamento verrà' effettuato mediante rate di acconto corrispondenti allo stato di avanzamento lavori mensili (redatto dal Direttore Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore) ogni qualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti avrà raggiunto almeno il valore minimo stabilito in contratto, sulla base di apposita contabilità effettuata utilizzando i prezzi di Capitolato;
altra forma di pagamento stabilita dalle parti in contratto.
Nel caso di varianti e/o variazioni e/o lavori aggiuntivi che comportino, ai sensi del precedente articolo 16, diritto a modifiche dell'importo dovuto all'Appaltatore, le forme di pagamento subiranno i seguenti cambiamenti:
pagamento a ratei prefissati: il pagamento dellimporto dovuto per le varianti e/o variazioni e/o lavori aggiunti verrà effettuato mediante incremento proporzionale dell'importo di ciascuna rata di acconto mensile a partire dal secondo mese successivo a quello di inizio dellesecuzione delle varianti e/o variazioni e/o lavori aggiunti. Qualora il Committente non provveda a detta rideterminazione delle rate nel termine suddetto, si intende tacitamente convenuto che limporto dovuto per le varianti e/o variazioni e/o lavori aggiunti dovrà essere corrisposto in ununica rata straordinaria da corrispondersi entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione di dette varianti e/o variazioni e/o lavori aggiunti.
pagamento a stato di avanzamento lavori: il pagamento verrà' effettuato tenendo anche conto delle variazioni e/o varianti e/o lavori aggiunti.
altra forma di pagamento stabilita: il pagamento verrà effettuato secondo modalità da convenirsi o, in mancanza, applicando analogicamente uno dei due sistemi sopra descritti.
Nelle ipotesi previste dall'Art.7, nella determinazione delle modalità di pagamento si dovrà tenere conto di quanto previsto in materia di fondo di garanzia.
In caso di ritardo nel pagamento anche parziale di ogni singola rata di acconto, di S.A.L., o di saldo o di qualsiasi altro credito maturato a favore dell'Appaltatore da imputarsi esclusivamente al Committente, saranno dovuti, a partire dalla data convenuta per il pagamento (e fino al saldo) sull'importo non pagato, gli interessi al tasso annuo medio tra "prime rate" e "top rate", fatta salva la facoltà dell'Appaltatore, previa diffida a mezzo di lettera raccomandata AR, di sospendere i lavori, con un preavviso di almeno 10 gg., qualora il ritardo superi i 40 gg. e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Art. 18
(Sospensione dei lavori)
In caso di sospensioni o ritardi derivati da cause non imputabili né all'Appaltatore né al Committente, il primo ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di sospensione.
Nel caso in cui la durata delle varie sospensioni superi i 90 gg. l'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui i lavori debbano essere totalmente sospesi per cause dipendenti direttamente o indirettamente dal Committente, l'Appaltatore - oltre ad un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori - ha diritto al risarcimento dei danni tutti subiti/subendi a seguito della sospensione.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori - previo accordo con l'Appaltatore - stabilirà un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori e l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'Appaltatore stesso.
Qualora la sospensione totale o parziale, dipendente direttamente o indirettamente dal Committente, si protragga per 60 gg. anche non consecutivi, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
Art. 19
(Risoluzione del contratto)
Nel caso di gravissima inadempienza dell'Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nelle presenti Condizioni Generali, il Committente potrà chiedere la risoluzione del contratto, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R. e specificandone i motivi con apposita relazione tecnica.
Per gravissima inadempienza dell'Appaltatore si intende l'esecuzione dei lavori in totale contrasto con le normali tecniche esecutive e in totale difformità dal contratto, per i quali non sia sufficiente un intervento di adattamento bensì sia necessario un rifacimento totale.
Art. 20
(Irregolarità e difformità)
Eventuali irregolarità e difformità rispetto alle prescrizioni del Contratto e degli Allegati che venissero accertate da una delle parti dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'altra parte e da quest'ultima eliminate nei tempi tecnici necessari minimi a propria cura e spese.
Art. 21
(Rimozione e protezione di cose del committente o di terzi)
Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere le cose, proprie o di terzi, poste sulle superfici interessate dalle opere, che possano intralciare l'esecuzione dei lavori.
Il Committente dovrà inoltre dotare di adeguata protezione le cose proprie o di terzi che possano essere danneggiate.
Nel caso in cui il Committente non provveda, l'Appaltatore, con apposita comunicazione scritta, fissa un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi inutilmente i quali, può provvedere direttamente agli adempimenti di cui sopra addebitando le spese al Committente.
I ritardi provocati dall'esecuzione dei suddetti incombenti preliminari determineranno l'attribuzione all'Appaltatore di un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori.
In ogni caso l'Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi dallinadempimento del Committente stesso agli obblighi di cui al primo e secondo comma, e sarà manlevato dal Committente di quanto terzi abbiano a richiedere in conseguenza di quanto sopra.
CAPITOLO V - VERIFICA DEI LAVORI
Art. 22
(Verifica in corso d'opera)
In corso d'opera potranno essere effettuati dei sopralluoghi, a richiesta giustificata di una delle parti, per accertare la consistenza e la qualità delle opere eseguite.
Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto da un rappresentante dell'Appaltatore, dal Direttore Lavori e dal Committente.
Art. 23
(Verifica finale)
Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata con lettera raccomandata A.R. dall'Appaltatore al Direttore Lavori, il Committente, congiuntamente al Direttore Lavori stesso, deve aver completato la verifica definitiva delle opere e degli impianti, in contraddittorio con l'Appaltatore.
Qualora il Committente non proceda alla verifica nel termine suddetto, l'opera si considererà accettata.
L'inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R., che dovrà pervenire allo stesso con almeno 5 giorni di anticipo. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell'Appaltatore.
Se, effettuata la verifica, il Committente e/o il Direttore dei Lavori non ne comunicano il risultato, l'opera si intenderà accettata senza riserve.
Oggetto della verifica e' accertare che l'esecuzione dell'opera sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.
Il Committente e/o il Direttore Lavori potrà prescrivere all'Appaltatore l'esecuzione degli interventi necessari.
Gli interventi dovranno essere eseguiti e ultimati nel termine concordato fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; della avvenuta esecuzione quest'ultimo provvederà a dare comunicazione al Direttore dei Lavori a mezzo di lettera o via telefax.
Ove l'Appaltatore non provveda agli interventi convenuti di cui sopra entro i termini concordati, sarà facoltà del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire detti interventi in danno dell'Appaltatore.
La verifica si concluderà comunque nel termine suddetto con un verbale nel quale il Committente e/o il Direttore dei Lavori dovranno elencare tutti gli interventi ritenuti necessari. Il verbale dovrà essere sottoscritto da tutte le parti, che potranno apporre osservazioni, riserve, contestazioni, ecc.
Se l'esito della verifica e' positivo, il verbale di verifica conterrà anche l'accettazione con contestuale consegna del bene; contestualmente verrà verificata tutta la contabilità dell'appalto, che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene.
Art. 24
(Adeguamento dei prezzi)
L'importo dell'appalto è da intendersi fisso e invariabile, con riferimento alle opere e quantità descritte nei documenti integrativi del Contratto sempreché il programma dei lavori non subisca slittamenti.
E' ammesso l'adeguamento dei prezzi alle variazioni del costo della manodopera nel caso di rinnovo dei Contratti Collettivi nazionali e integrativi provinciali di lavoro e/o di variazione di norme di legge e di regolamento sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
Nei casi di cui sopra, l'adeguamento, determinato con riferimento all'incremento dei costi di manodopera ricavabile dalle tabelle contenute nel prezziario della Camera di Commercio, sarà applicato al 65% dell'importo dei lavori non ancora eseguiti.
In caso di slittamento del programma, per cause non imputabili all'Appaltatore, oltre il termine finale previsto in Contratto all'Art. 4, la revisione dei prezzi dovrà applicarsi ai singoli prezzi risultanti dal Capitolato Tecnico dAppalto, per la parte dei lavori non ancora eseguiti e dovrà fare riferimento allincremento degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatosi nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e quella di esecuzione dei lavori.
Nel caso di prezzo determinato a corpo, lincremento di cui sopra dovrà essere applicato allimporto stesso proporzionalmente diminuito tenendo conto dei lavori già eseguiti.
CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E GARANZIE
Art. 25
(Garanzie)
L'Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti integrativi del Contratto saranno compiutamente eseguite, con l'impiego di materiali di qualità, di personale di adeguata specializzazione e con la supervisione di un tecnico provvisto di idonea professionalità.
L'Appaltatore garantisce quanto eseguito per tutta la durata dei seguenti periodi decorrenti dalla data del verbale di verifica finale (o da quella entro la quale avrebbe dovuto essere eseguito).
Anni dieci: per intonaci (laddove l'intervento sia eseguito con rifacimento c.d. "alla pietra", ossia con totale eliminazione degli intonaci precedenti) e coperture (tetti e terrazzi). Questa garanzia è operante solo quando l'intervento riguarda zone geometricamente e tecnicamente ben definite e che incidono sulla struttura e funzionalità globale dell'opera. Sono quindi fra laltro escluse, a titolo meramente esemplificativo, le cd. riprese parziali e qualsiasi intervento che non riguardi complessivamente parti autonome e significative dell'immobile, quali singole facciate o prospetti, cornicioni e marcapiani nella loro interezza, ecc.
Anni cinque: per le coloriture. Questa garanzia è operante unicamente quando la coloritura è applicata su intonaci totalmente nuovi e non riguarda mutamenti o variazioni di tonalità, di intensità del colore o cromatiche derivanti da fenomeni di inquinamento ambientale, eventi atmosferici e/o caso fortuito e/o forza maggiore.
Anni cinque: per i poggioli. Questa garanzia è operante unicamente quando siano stati rifatti tutti gli elementi di protezione e finitura , compresa a titolo meramente esemplificativo l'impermeabilizzazione.
Anni due (ai sensi, con le modalità e nei limiti previsti dall'Art. 1667 c.c.) per le coloriture, quando applicate su intonaci preesistenti o parzialmente ripresi.
Nessuna garanzia è fornita per la coloritura dei poggioli quando non sia stata contestualmente effettuata l'impermeabilizzazione degli stessi, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'Appaltatore.
Per le sole opere che rivestano tutte le caratteristiche di cui all'Art. 1669 c.c., e nei soli limiti di eventuale inderogabilità per legge di detta norma, il Committente (o l'eventuale altro soggetto legittimato) potrà richiedere l'applicazione della garanzia decennale, alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dal suddetto Art. 1669 c.c.
Per le altre opere/ipotesi, non previste sopra, si applicheranno gli artt. 1667 e 1668 c.c., salva diversa previsione del Contratto d'appalto.
In ogni ipotesi (fatta eccezione per quanto previsto dall'Art. 1669 c.c. e nei limiti di inderogabilità di detta norma) la comunicazione di eventuali vizi o difformità dovrà tempestivamente (e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla scoperta) pervenire all'Appaltatore a mezzo raccomandata a. r.
I costi di eventuali sopralluoghi, prove e sondaggi imprescindibili ai fini dellaccertamento degli interventi da effettuarsi nelle ipotesi in cui si sia verificato un evento che dà diritto al Committente ad una delle garanzie quinquennali o decennali sopra indicate saranno a carico dell'Appaltatore.
Art. 26
(Garanzia decennale postuma)
Su richiesta espressa del Committente, l'Appaltatore sottoscriverà apposita polizza con primaria Compagnia a copertura dei rischi derivanti dalla previsione dell'articolo 1669 c.c., il cui beneficiario sarà il Committente.
Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di verifica finale e/o comunque all'ultimazione dei lavori il Committente sottoscriverà anche detta polizza e dovrà in ogni caso procedere alla corresponsione dei decimi contrattuali, qualora previsti.
Art. 27
(Infiltrazioni verificatesi prima e durante l'esecuzione dei lavori)
Dovrà essere redatto un elenco descrittivo dei danni pregressi già causati dalle infiltrazioni piovane negli appartamenti sottostanti la copertura: tale elenco, prima dell'inizio dei lavori, sarà sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore.
L'Appaltatore si impegna ad adottare i più opportuni accorgimenti rivolti ad evitare eventuali infiltrazioni da normali precipitazioni che cadessero durante l'esecuzione dei lavori, e provvederà comunque a stipulare a sua cura e spese una adeguata polizza assicurativa, con primaria Compagnia, a copertura degli eventuali danni.
Art. 28
(Condizioni relative ad opere particolari -impermeabilizzazione di terrazzi e di tetti)
La garanzia di impermeabilizzazione di tetti e terrazzi sarà valida ed operante, a norma di legge, soltanto alla tassativa condizione che da parte del Committente risultino osservate le seguenti prescrizioni:
i manufatti impermeabilizzati siano adibiti esclusivamente all'uso consentito dalla loro funzione;
i terrazzi con uso di calpestio non siano sovraccaricati né sollecitati oltre la misura connessa a tale uso;
i canaloni di gronda siano tenuti puliti da ogni deposito naturale, da germogli, erbe, od altro che possa favorire il deterioramento del manto;
l'eventuale rilievo di infiltrazioni piovane sia segnalato per iscritto all'Appaltatore tempestivamente e comunque entro e non oltre 60 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Il Committente dovrà adottare tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare aggravamento dei danni.
La mancata osservazione di tali prescrizioni così come eventuali lavori effettuati prima dell'intervento dell'impresa comporteranno decadenza dalla garanzia; il caso di infiltrazioni dovute a causa non imputabile all'Appaltatore è escluso dalla suddetta garanzia.
Art. 29
(Criteri di misurazione)
1) Ponteggi di servizio.
La valutazione della superficie dei Ponteggi di Servizio ai prospetti sarà data dal prodotto della massima lunghezza dell'impalcatura per l'altezza, dal piano di imposta al più alto parapetto.
In corrispondenza dei poggioli, per compensare l'eventuale allargamento del piano di lavoro, le superficie verticali, cose prima valutate, saranno aumentate del 25% limitatamente a tali zone delimitate dalla lunghezza dei poggioli ed in altezza tra i due impalcati estremi che risultano allargati.
Le mantovane, ove occorrenti, verranno misurate per la loro effettiva superficie.
I ponteggi a castello, a servizio dei cornicioni (a ponte e sottoponte) saranno valutati a metro lineare una sola volta per la loro lunghezza esterna; eventuali sopralzi verranno valutati in aggiunta, con i criteri dei ponteggi di servizio ai prospetti.
2) Intonaci.
Gli intonaci di facciata (spessore cm. 3 - 4) saranno valutati vuoto per pieno, intendendosi in tale modo compensate le eventuali spalline delle aperture con l'esclusione dei vuoti superiori a mq. 4, dei quali verranno sviluppate le sole eventuali spalline.
I rappezzi sino a mq. 0,50 saranno valutati mq. 0,50; quelli da mq. 0,50 a mq. 1,00 saranno valutati mq. 1,00.
La superficie dei rappezzi sarà considerata uguale a quella del minimo rettangolo circoscrivibile; le crepe e le lesioni per le loro lunghezze effettive.
Per intonaci con spessori superiori a cm. 3 - 4 verrà applicata una maggiorazione di prezzo.
3) Impermeabilizzazione.
Le impermeabilizzazioni su piani orizzontali od inclinati saranno valutate in base alla loro superficie misurando geometricamente la superficie della copertura senza alcuna deduzione dei vari camini, lucernari, abbaini, canne ed altre parti emergenti della copertura, purché' non eccedenti ciascuna la superficie di mq. 1,00; per le parti di superficie ciascuna maggiore di mq. 1,00 verrà detratta l'eccedenza; in compenso non si terrà conto delle sovrapposizioni e degli oneri comportati dalla presenza dei manufatti emergenti.
I risvolti verticali verranno misurati a parte, sviluppando la superficie e moltiplicandola per il coefficiente 2.
4) Coperture a tetto.
Le coperture a tetto saranno valutate in base alla loro superficie misurando geometricamente la superficie delle falde del tetto senza alcuna deduzione di camini, canne, lucernari, abbaini ed altre parti emergenti della copertura, purché' non eccedenti ciascuna la superficie di mq. 4,00; per le parti di superficie ciascuna maggiore di mq. 4,00 verrà detratta l'eccedenza.
Le converse in tela di piombo in prima fusione saranno valutate a peso, comprendendo nel prezzo fornitura e posa in opera.
5) Pavimentazione.
Le pavimentazioni saranno valutate in base alla loro superficie misurando geometricamente la superficie della pavimentazione stessa senza alcuna deduzione dei vani camini, canne, lucernari, abbaini ed altre parti emergenti dalla pavimentazione purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq. 4, per le parti di superficie ciascuna maggiore di mq. 4 verrà detratta l'eccedenza; in compenso non si terrà conto dei giunti di dilatazione della pavimentazione stessa.
6) Coloriture.
(Superfici misurate da una sola parte con l'applicazione dei coefficienti indicati).
6.1 Griglie, persiane, tapparelle ed avvolgibili, serrande metalliche in lamiera stampata od ondulata; pitturati dalle due parti, misurate anche le parti non in vista: coefficiente 3.
6.2 Balaustre di poggioli ecc.: coefficiente 3.
6.3 Cancelli articolati, griglie di intercapedine, grigliati e similari, serrande a giorno; pitturati dalle due parti, misurate anche le parti non in vista: coefficiente 4.
6.4 Guide, apparecchi a sporgere, tiranti, sostegni, zanche, piastre ed altri accessori, verranno misurati a parte dall'oggetto a cui sono sussidiari, a metro lineare secondo la linea più lunga o conteggiati a numero. Cancelli semplici, cancellate, parapetti, inferriate, divisori di tipo lavorato in modo lineare e leggero; pitturati dalle due parti: coefficiente 3.
6.5 Idem c.s. ma in struttura pesante di tipo lavorato con ornati; pitturati dalle due parti: coefficiente 3 (o più, come concordato in casi particolari).
6.6 Reti metalliche di qualunque maglia, lamiere stirate; pitturate dalle due parti: coefficiente 3.
6.7 Recinzioni, parapetti, inferriate, divisori; di tipo liscio e semplice, di struttura leggera, con profilati tondi di interesse 8/10 cm.; pitturati dalle due parti: coefficiente 1,50.
6.8 Le tubazioni in genere, cordonature, paraspigoli, aste, bacchette ed oggetti similari fino a cm. 15 di diametro, verranno misurati a metro lineare secondo la linea più' lunga. Idem c.s., ma con diametro oltre i 15 cm., verranno misurati a mq. sviluppando la superficie effettiva: coefficiente 1,25.
6.9 Le pitturazioni eseguite con un tipo di prodotto verniciante su superficie esterna in genere verranno misurate in base alla loro superficie sviluppata tenendo conto della massima altezza e massima larghezza, con la deduzione dei vani vuoti di superficie singola superiore a mq. 4,00. Le fasce marcapiano, lesene e sottocornicioni saranno a loro volta sviluppate.
7) Idrolavaggio e/o idrosabbiatura.
Vale quanto già detto per le coloriture, ma senza alcuna deduzione dei vani vuoti, ovvero come specificatamente concordato.
Art. 30
(Clausola compromissoria)
In caso di mancato accordo sulla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto d'Appalto, le relative controversie dovranno essere deferite alla .
Le parti dichiarano di conoscere ed accettare il vigente Statuto-Regolamento della
Art. 31
(Rinvio)
Per quanto non esplicitamente disposto nelle presenti "Condizioni Generali d'Appalto" si applicano le norme del codice civile.
LAmministratore (nel caso di condominio) sottoscrive il presente contratto nella qualità di legale rappresentante del condominio e rappresentante dei singoli condomini.
Firma del Committente
Firma dell'Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. sono specificamente approvati i seguenti articoli delle "Condizioni Generali d'Appalto": Art. 3 (cessione e subappalto - autorizzazione); Art. 5 (termini per l'esecuzione dei lavori - diffida ad adempiere - risoluzione del contratto - risarcimento danni - penale per ritardo); Art. 6 (prezzo dell'appalto); Art. 7 (fondo di garanzia); Art. 8 (obblighi ed oneri dell'appaltatore); Art. 9 (obbligo di custodia); Art. 10 (obblighi ed oneri del Committente); Art. 11 (direttore dei lavori - poteri di rappresentanza); Art. 12 (poteri del direttore dei lavori - autorizzazione alle varianti); Art. 15 (giorni lavorativi); Art. 16 (varianti ed aggiunte); Art. 17 (pagamenti); Art. 18 (sospensione dei lavori); Art. 19 (risoluzione del contratto); Art. 20 (irregolarità e difformità); Art. 21 (rimozione e protezione di cose del committente o di terzi - responsibilità); Art. 22 (verifica in corso d'opera); Art. 23 (verifica finale); Art. 24 (adeguamento dei prezzi); Art. 25 (garanzie); Art. 26 (garanzia decennale postuma); Art. 27 (infiltrazioni verificatesi prima e durante l'esecuzione dei lavori); Art. 28 (condizioni relative ad opere particolari); Art. 29 (criteri di misurazione); Art. 30 (clausola compromissoria).
Firma del Committente
Firma dell'Appaltatore
Sarno, ....